La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per provvedimenti per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi.
In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti che richiedono una valutazione specifica da parte sua.
L’ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo da prevenire e all’efficacia dei provvedimenti.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.