L’Assemblea federale stanzia di volta in volta mediante decreto federale semplice un credito d’impegno1quadriennale per l’assegnazione dei contributi e dei mutui.
I contributi destinati agli interventi intesi a far fronte a catastrofi naturali straordinarie sono limitati alla durata del singolo intervento.
Footnotes
Nuova espr. giusta l’all. n. 9 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662;FF 2020 333). ↩
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