Per promuovere la qualità e lo smercio, il Consiglio federale può emanare norme sulla designazione facoltativa della provenienza dei prodotti forestali e dei loro prodotti trasformati.
La registrazione, la protezione delle designazioni, la procedura e la protezione giuridica sono rette dalla legge del 29 aprile 19981sull’agricoltura.2
Il Consiglio federale può affidare a terzi i controlli.3