Le autorità federali e cantonali comunicano all’autorità competente le informazioni e i dati personali necessari all’esecuzione della presente legge.
L’autorità competente comunica le informazioni e i dati personali necessari all’adempimento dei loro compiti legali alle autorità seguenti:
autorità federali e cantonali incaricate dell’esecuzione della presente legge;
autorità cui compete l’esecuzione della legge federale del 13 dicembre 19961sul materiale bellico, della legge del 13 dicembre 19962sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 22 marzo 20023sugli embarghi;
autorità penali, nel caso di perseguimento di crimini o delitti;
autorità federali e cantonali cui compete la salvaguardia della sicurezza interna;
autorità federali cui competono gli affari esteri e la salvaguardia della sicurezza esterna;
autorità cantonali cui competono l’autorizzazione e il controllo delle prestazioni di sicurezza private.