L’autorità competente può chiedere ad autorità estere la comunicazione di informazioni e dati personali necessari all’esecuzione della presente legge. A tale scopo può fornire loro in particolare le indicazioni seguenti:
natura, fornitore, mandante, destinatario e luogo di esecuzione dell’attività;
campi di attività dell’impresa che offre prestazioni di sicurezza private all’estero e identità di tutte le persone responsabili dell’impresa.
Se lo Stato estero accorda la reciprocità, l’autorità competente può comunicargli i dati di cui al capoverso 1, a condizione che l’autorità estera garantisca che questi:
saranno trattati esclusivamente per scopi conformi alla presente legge; e
saranno utilizzati in un procedimento penale unicamente in conformità con le disposizioni sull’assistenza giudiziaria internazionale.
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