La Confederazione può impiegare un’impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private per eseguire all’estero i compiti di protezione seguenti:
protezione di persone;
guardia e sorveglianza di beni e di immobili.
L’autorità federale che impiega un’impresa (autorità committente) consulta l’autorità competente secondo l’articolo 38 capoverso 2 e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
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