Se la situazione all’estero esige eccezionalmente che il personale porti un’arma per reagire in situazioni di legittima difesa o stato di necessità, l’autorità committente lo prevede nel contratto.
L’autorità committente si assicura che il personale disponga delle autorizzazioni necessarie secondo il diritto applicabile.
È fatta salva la legislazione sulle armi applicabile nel luogo di esecuzione del compito di protezione.
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