Se il compito di protezione non può essere eseguito altrimenti, il Consiglio federale può autorizzare l’impiego della coercizione e di misure di polizia ai sensi della legge del 20 marzo 20081sulla coercizione anche al di fuori di una situazione di legittima difesa o stato di necessità.
Il Consiglio federale si assicura che il personale abbia ricevuto la formazione necessaria.
È fatto salvo il diritto applicabile nel luogo di esecuzione del compito di protezione.