Qualsiasi attività soggetta all’obbligo di notificazione secondo la presente legge e in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore della stessa va notificata all’autorità competente entro tre mesi a partire da tale data.
Se avvia una procedura di esame, l’autorità competente comunica all’impresa se questa deve provvisoriamente astenersi dall’esercitare totalmente o parzialmente l’attività notificata.
Se prevede di vietare un’attività che è in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore della presente legge e che l’impresa intende proseguire, l’autorità competente può accordare a quest’ultima un termine appropriato entro il quale soddisfare le disposizioni legali.
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