Si procede al ricupero della tassa non riscossa, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova che erano sconosciuti alla CFCG permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione passata in giudicato è incompleta.
Non si può procedere al ricupero della tassa, se nella sua dichiarazione d’imposta la casa da gioco ha indicato in modo completo e preciso le somme imponibili e se alla CFCG erano note le basi necessarie alla valutazione delle singole componenti.
L’avvio del perseguimento penale secondo l’articolo 132 segna nel contempo l’avvio della procedura di ricupero della tassa.
Il diritto di avviare una procedura di ricupero della tassa decade dieci anni dopo la fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione passata in giudicato era incompleta. Il diritto al ricupero della tassa decade in ogni caso quindici anni dopo la fine del periodo fiscale a cui si riferisce.
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