L’autorizzazione per lo svolgimento di un gioco di piccola estensione può essere rilasciata se:
a. l’organizzatore:
1. è una persona giuridica secondo il diritto svizzero,
2. gode di buona reputazione,
3. garantisce una gestione trasparente e irreprensibile degli affari e del gioco;
b. il gioco di piccola estensione è concepito in modo da garantire uno svolgimento sicuro e trasparente e comportare un rischio esiguo di gioco eccessivo, criminalità e riciclaggio di denaro.
Se l’organizzazione o lo svolgimento di piccole lotterie o di scommesse sportive locali è affidata a terzi, questi ultimi devono perseguire scopi d’utilità pubblica.
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