Le scommesse sportive locali devono essere concepite secondo il sistema del totalizzatore e possono essere proposte e svolte soltanto nel luogo in cui si svolge l’evento sportivo a cui si riferiscono.
L’utile netto deve essere destinato integralmente a scopi d’utilità pubblica. È fatta salva una destinazione secondo l’articolo 129. Le spese di svolgimento devono essere proporzionate ai mezzi destinati a scopi d’utilità pubblica.
Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l’autorizzazione. Definisce in particolare:
l’importo massimo delle singole poste;
la somma totale massima delle poste;
le probabilità minime di vincita;
il numero annuo massimo di scommesse sportive per organizzatore e per luogo.
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