Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottopongono i loro conti annuali alla verifica di un ufficio di revisione indipendente.
All’ufficio di revisione e alla revisione dei conti annuali si applicano le disposizioni del diritto della società anonima.
Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottopongono i loro conti annuali a revisione ordinaria.
Se non sono superati i valori soglia di cui all’articolo 727 CO1, gli organizzatori di giochi di grande estensione che svolgono soltanto giochi di destrezza possono sottoporre i loro conti annuali a revisione limitata. Non possono rinunciare alla revisione dei loro conti annuali.
L’ufficio di revisione trasmette la relazione di revisione all’autorità d’esecuzione.