Per lottare contro la manipolazione di competizioni sportive e perseguirla, l’Autorità intercantonale collabora con gli organizzatori di scommesse sportive, le organizzazioni di cui all’articolo 64 capoverso 2 e le corrispondenti organizzazioni con sede all’estero.
Se vi sono fondati motivi di sospettare la manipolazione di una competizione sportiva, l’Autorità intercantonale può segnatamente trasmettere i dati personali seguenti agli organizzatori e alle organizzazioni, inclusi dati personali degni di particolare protezione su procedimenti penali o amministrativi:
dati personali degli scommettitori;
dati personali che consentono di valutare il comportamento degli interessati nell’ambito di scommesse sportive.1
Se il sospetto si rivela infondato, i dati sono cancellati senza indugio.2
Il Consiglio federale disciplina l’oggetto e le modalità della trasmissione dei dati a dette organizzazioni.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II 90 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
Introdotto dall’all. 1 cifra II 90 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
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