Non può essere reso responsabile né civilmente né penalmente dell’accesso ai giochi che figurano nell’elenco delle offerte bloccate il fornitore di servizi di telecomunicazione che:
non dispone la trasmissione delle offerte;
non sceglie il destinatario delle offerte; e
non modifica le offerte.
Il fornitore di servizi di telecomunicazione che, per adempiere i suoi obblighi secondo gli articoli 86 capoverso 4 e 89 capoverso 2, attua misure o decisioni secondo il presente capitolo, non può essere reso responsabile né civilmente né penalmente della:
elusione delle misure di blocco da parte di terzi;
violazione del segreto delle telecomunicazioni o del segreto d’affari;
violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali.
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