La CFCG si compone di almeno cinque e al massimo sette membri.
Il Consiglio federale nomina i membri della CFCG e ne designa il presidente. Nomina almeno un membro su proposta dei Cantoni.
I membri sono periti indipendenti. Non possono essere membri del consiglio di amministrazione né impiegati di un’impresa attiva nel settore dei giochi in denaro, di un’impresa di fabbricazione o commercio del ramo dei giochi o di società ad esse legate.
Almeno un membro dispone di conoscenze specifiche nel campo della prevenzione delle dipendenze.
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