Per adempiere i propri compiti, la CFCG può segnatamente:
- esigere le informazioni e i documenti necessari dalle case da gioco e dalle imprese di fabbricazione o commercio di installazioni di gioco che riforniscono le case da gioco;
- procedere a controlli presso le case da gioco;
- esigere le informazioni e i documenti necessari dagli uffici di revisione delle case da gioco;
- far capo a periti;
- assegnare incarichi speciali all’ufficio di revisione;
- attivare collegamenti in linea per il monitoraggio degli impianti informatici delle case da gioco;
- disporre, per la durata dell’indagine, provvedimenti cautelari e in particolare sospendere la concessione;
- disporre, in caso di violazione della presente legge o di altre irregolarità, le misure necessarie per ripristinare lo stato legale e sopprimere le irregolarità;
- intervenire nell’esercizio di una casa da gioco, se la situazione lo esige;
- in caso di inosservanza, nonostante diffida, di una sua decisione esecutiva:
1. eseguire d’ufficio, a spese della casa da gioco, la misura disposta,
2. rendere pubblico che la casa da gioco si è opposta alla decisione esecutiva;
k. impugnare dinanzi alla competente autorità giudiziaria cantonale o intercantonale, e in seguito dinanzi al Tribunale federale, le decisioni dell’Autorità intercantonale di cui all’articolo 24;
l. impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni del Tribunale amministrativo federale in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione.