935.511OGDFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
(art. 16 cpv. 4 LGD)
La CFCG può autorizzare una casa da gioco a collaborare per giochi di poker in linea con un organizzatore estero di giochi da casinò, se la CFCG può garantire una vigilanza sufficiente sul gioco e il richiedente prova che:
l’organizzatore estero dispone delle autorizzazioni necessarie per svolgere il corrispondente gioco di poker nel suo Stato di sede o in altri Stati;
l’organizzatore estero garantisce la necessaria affidabilità e dispone della necessaria competenza professionale;
i giocatori domiciliati o dimoranti abitualmente in Svizzera giocano in linea utilizzando il loro conto giocatore presso il richiedente;
ha concluso con l’organizzatore estero un contratto che garantisce uno svolgimento sicuro e trasparente del gioco;
l’organizzatore estero blocca l’accesso ai suoi giochi in denaro non autorizzati in Svizzera in linea a giocatori con domicilio o dimora abituale in Svizzera;
La procedura di conteggio utilizzata per la ripartizione dei prodotti lordi del gioco tra le case da gioco è approvata dalla CFCG.
La collaborazione non può essere in nessun caso autorizzata se l’organizzatore estero ha la sua sede in uno Stato inserito nelle liste degli Stati ad alto rischio e non cooperativi del Gruppo di azione finanziaria (GAFI) od oggetto di sanzioni internazionali secondo la legge del 22 marzo 20021sugli embarghi.
Il richiedente è responsabile in egual misura nei confronti dei suoi giocatori e della CFCG come se svolgesse il gioco autonomamente.
I giocatori devono essere informati che, per motivi di sicurezza, determinati dati personali sono trasmessi all’organizzatore estero.