935.511OGDFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
(art. 20 LGD)
Lo scambio di opinioni tra la CFCG e l’Autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione (Autorità intercantonale) per stabilire se il gioco oggetto di una richiesta è un gioco da casinò avviene entro 30 giorni dal ricevimento della lettera con cui la CFCG dichiara di voler consultare l’Autorità intercantonale.
Se entro tale termine non è raggiunta una soluzione consensuale, la CFCG sottopone il caso all’organo di coordinamento.
La CFCG e l’Autorità intercantonale possono convenire di prorogare di 30 giorni al massimo il termine di cui al capoverso 1.
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