(art. 22 cpv. 1 lett. b LGD)
- Il requisito della buona reputazione non è soddisfatto in particolare se il richiedente svolge o ha svolto giochi in denaro senza la necessaria autorizzazione rilasciata da un’autorità svizzera. Ciò è il caso in particolare se ha preso di mira il mercato svizzero con le sue pratiche commerciali.
- Il requisito della buona reputazione non è neppure soddisfatto se il richiedente figura sull’elenco delle offerte di gioco bloccate di cui all’articolo 86 capoverso 3 LGD o vi ha figurato per vari mesi.
- Il requisito della buona reputazione deve essere soddisfatto durante i cinque anni precedenti la presentazione della richiesta e fino alla conclusione della procedura. L’esame della buona reputazione può riferirsi a un periodo superiore a cinque anni se è giustificato a causa della gravità dei fatti contestati, salvo nel caso di cui al capoverso 1 secondo periodo, in cui l’esame non può in nessun caso riferirsi a un periodo superiore a cinque anni.
- Il richiedente fornisce all’Autorità intercantonale le informazioni necessarie per l’esame della sua buona reputazione, in particolare un elenco completo di eventuali condanne e procedimenti penali conclusi o pendenti che lo riguardano.