(art. 25 cpv. 3 LGD) L’Autorità intercantonale può autorizzare un organizzatore di giochi di grande estensione a collaborare con un altro organizzatore di giochi di grande estensione che dispone della corrispondente autorizzazione in Svizzera, a condizione che ciò sia compatibile con gli scopi di cui all’articolo 2 LGD.
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