935.511OGDFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
(art. 25 cpv. 3 LGD)
L’Autorità intercantonale può autorizzare un organizzatore di lotterie o scommesse sportive a collaborare con un organizzatore estero per lo svolgimento in comune di alcuni giochi di grande estensione se essa può garantire una sorveglianza sufficiente sul gioco e il richiedente comprova che:
a. l’organizzatore estero dispone delle necessarie autorizzazioni per svolgere il gioco di grande estensione in questione nel suo Stato di sede o in altri Stati;
b l’organizzatore estero gode di buona reputazione;
c. per come è concepito, il gioco non può essere svolto da solo con la stessa attrattiva per i giocatori, in particolare poiché richiede il cumulo delle poste di un numero particolarmente elevato di persone;
d. il gioco è d’importanza strategica ed economica per lo sviluppo ulteriore dell’offerta di gioco;
e. la partecipazione ai giochi in linea di giocatori con domicilio o dimora abituale in Svizzera è gestita mediante il loro conto giocatori presso il richiedente;
f. il richiedente ha concluso un contratto con l’organizzatore estero nel quale quest’ultimo può garantire uno svolgimento sicuro e trasparente del gioco;
g. l’organizzatore estero blocca l’accesso in linea ai suoi giochi in denaro non autorizzati in Svizzera a giocatori con domicilio o dimora abituale in Svizzera.
Una collaborazione non può in nessun caso essere autorizzata, se l’organizzatore estero ha la sua sede in uno Stato inserito nelle liste del GAFI o oggetto di sanzioni internazionali ai sensi della legge del 22 marzo 20021sugli embarghi.
Il richiedente è responsabile anche nei confronti dell’Autorità intercantonale e dei suoi giocatori, come se svolgesse il gioco lui stesso.