935.511OGDFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
(art. 34 cpv. 3 LGD)
Gli importi massimi seguenti si applicano alle piccole lotterie:
10 franchi per una singola posta;
100 000 franchi per la somma totale delle poste.
L’importo massimo secondo il capoverso 1 lettera b è di 500 000 franchi se la piccola lotteria è destinata a finanziare un evento d’importanza sovraregionale secondo l’articolo 34 capoverso 4 LGD.
Il valore delle vincite ammonta almeno al 50 per cento della somma totale massima delle poste. Almeno un biglietto su dieci è vincente.
Un organizzatore può ottenere al massimo un’autorizzazione per due piccole lotterie all’anno.
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