935.511OGDFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
(art. 35 cpv. 3 LGD)
Gli importi massimi seguenti si applicano alle scommesse sportive locali:
200 franchi per una singola posta;
200 000 franchi per la somma totale delle poste per giorno di competizione.
Il valore delle vincite ammonta almeno al 50 per cento della somma totale massima delle poste.
Per organizzatore e luogo d’organizzazione, sono autorizzate scommesse sportive per al massimo 10 giorni all’anno. Le scommesse possono riguardare al massimo 10 eventi sportivi al giorno.
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