935.511OGDFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
(art. 51 LGD)
Per adempiere i propri obblighi legali, in particolare in materia di protezione dei giocatori dal gioco in denaro eccessivo e di lotta contro la criminalità e il riciclaggio di denaro, la casa da gioco o l’organizzatore di giochi di grande estensione tratta i dati seguenti:
i dati rilevati al momento dell’entrata in una casa da gioco e della registrazione in linea dei giocatori;
i dati sul comportamento di gioco e sulle transazioni finanziarie dei giocatori;
i dati concernenti la situazione personale, professionale e finanziaria dei giocatori;
i dati concernenti l’esclusione dei giocatori.
La casa da gioco o l’organizzatore di giochi di grande estensione possono comunicare tali dati all’autorità di vigilanza.
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