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Commenti: Art. 47 | Omnilex
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OGD · Ordinanza sui giochi in denaro
Art. 47
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Art. 47
935.511
OGD
Federal Council Ordinance
1 gen 2019
Fonte originale
L’accesso a un’offerta di gioco in denaro in linea presuppone l’esistenza di un conto giocatore presso l’organizzatore.
L’organizzatore apre soltanto un conto per giocatore.
L’organizzatore apre il conto giocatore soltanto se il giocatore:
è maggiorenne;
ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera;
non è escluso dal gioco (art. 80 LGD);
non sottostà al divieto di gioco (art. 52 LGD), se l’organizzatore è una casa da gioco.
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