935.511OGDFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
L’organizzatore può aprire provvisoriamente un conto giocatore se:
ha ricevuto le informazioni di cui all’articolo 48;
ha constatato, fondandosi sulle indicazioni fornite dal giocatore, che le condizioni di cui all’articolo 47 capoverso 3 sono soddisfatte;
ha accertato che il giocatore non figura nel registro dei giocatori esclusi;
non vi è alcun indizio concreto che le informazioni fornite dal giocatore non siano conformi alla realtà.
Al più tardi un mese dopo l’apertura provvisoria, l’organizzatore verifica l’identità del giocatore conformemente all’articolo 49. Se il giocatore soddisfa le condizioni di cui all’articolo 47 capoverso 3, il conto giocatore è aperto definitivamente.
Fintanto che il conto giocatore non è aperto definitivamente, il giocatore non può versarvi più di 1000 franchi né può riscuotere le sue vincite.
Se l’organizzatore constata che il giocatore non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 47 capoverso 3, l’eventuale saldo attivo è versato su un conto di pagamento intestato al titolare del conto giocatore; è versata al massimo la somma degli importi versati dal giocatore. Un’eventuale eccedenza è versata nel fondo di compensazione AVS, se si tratta di una casa da gioco, o messa a disposizione per scopi d’utilità pubblica, se si tratta di un organizzatore di giochi di grande estensione.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.