Contro gli intermediari finanziari che violano l’obbligo di affiliazione a un organismo di autodisciplina di cui all’articolo 14 capoverso 1 la FINMA può avvalersi degli strumenti di vigilanza previsti dagli articoli 29–37 LFINMA1.
La FINMA può ordinare lo scioglimento delle persone giuridiche, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali.