L’organismo di autodisciplina rilascia alle società di audit e agli auditor responsabili l’abilitazione necessaria e vigila sulla loro attività.
La società di audit è abilitata se:
è abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l’articolo 6 della legge del 16 dicembre 20051sui revisori;
è sufficientemente organizzata per effettuare le verifiche; e
non esercita nessun’altra attività sottoposta all’obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20072sulla vigilanza dei mercati finanziari.
L’auditor responsabile è abilitato a esercitare la funzione di responsabile delle verifiche ai sensi del capoverso 1 se:
è abilitato dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l’articolo 5 della legge sui revisori;
dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per effettuare le verifiche di cui al capoverso 1.
Alla revoca dell’abilitazione nonché all’ammonizione da parte dell’organismo di autodisciplina si applica per analogia l’articolo 17 della legge sui revisori.
Gli organismi di autodisciplina possono prevedere ulteriori criteri per l’abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili.