L’Ufficio di comunicazione può scambiare con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente legge.
Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le informazioni provenienti dalle autorità di perseguimento penale unicamente con l’esplicito consenso di queste ultime.
Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l’esplicito consenso di questi ultimi ed esclusivamente per gli scopi menzionati nell’articolo 29 capoverso 2bis.
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