Gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 che all’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 dispongono di un’autorizzazione della FINMA secondo il previgente articolo 14, devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto. Devono presentare una richiesta di affiliazione entro un anno da tale entrata in vigore. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente la richiesta.
Ai saggiatori del commercio e alle società del gruppo secondo la LCMP1si applicano le disposizioni finali di tale legge.2