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Die Verweigerung Dritter (z.B. Broker) bzw. die von der Partei verschuldete Einschaltung eines Brokers kann zulasten des Antragstellers gewertet werden und zur negativen Berücksichtigung fehlender Auskünfte führen.
“Im Hinblick auf diese Untersuchungen ist daran zu erinnern, dass das Bundesgericht betreffend das DBA CH-DK bislang offengelassen hat, ob eine Verletzung der Mitwirkungspflicht die Verwirkung des Rückerstattungsanspruchs analog Art. 48 Abs. 2 VStG nach sich zieht, obschon die Verordnung vom 18. Dezember 1974 zum schweizerisch-dänischen Doppelbesteuerungsabkommen (VO DBA CH-DK; SR 672.931.41) diese Rechtsfolge nicht vorsieht (vgl. zu anderen DBA Urteile 2C_936/2017 vom 22. August 2019 E. 8.4 und 9.10; 2C_964/2016 vom 5. April 2017 E. 5.4 und 6.3). Immerhin hat es das Bundesgericht aber für zulässig gehalten, die Nichtoffenlegung der Gegenparteien zum Nachteil der Antragstellerin zu würdigen. Dass der Broker die Herausgabe der Information verweigerte, hatte sich die Antragstellerin selbst zuzuschreiben, da sie selbst den Broker dazwischen geschaltet hatte (Urteil 2C_895/2012 vom 5. Mai 2015 E. 8.3.3,”
Bei nachgewiesener bloßer Fahrlässigkeit genügt in der Regel ein glaubhafter Nachweis beziehungsweise die Einsicht in die behördliche Steuerakte für die Rückerstattung der Verrechnungssteuer.
“2 LIP, sussiste il diritto al rimborso dell’imposta preventiva anche nel caso in cui i redditi colpiti dall’imposta preventiva non vengono immediatamente indicati nella dichiarazione fiscale e se tale omissione è avvenuta per mera negligenza. Per quanto concerne il concetto di negligenza, nella Circolare in questione si spiega che secondo gli articoli 124-126 LIFD il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta. Questo vale anche nel caso in cui il contribuente ha incaricato un terzo della compilazione della dichiarazione d’imposta. Se dai documenti dell’autorità fiscale competente si evince che i redditi o la sostanza colpiti dall’imposta preventiva non sono stati dichiarati per negligenza, l’autorità concede il rimborso, senza procedere a un’ulteriore verifica. In caso contrario il contribuente deve dimostrare, almeno in maniera credibile, di aver omesso la dichiarazione per negligenza. Ciò risulta dall’obbligo di cui all’art. 48 LIP di indicare coscienziosamente all’autorità competente tutti i fatti che possono essere rilevanti per l’accertamento del diritto al rimborso. Se l’autorità fiscale, dopo la verifica delle informazioni, ritiene che l’omissione della dichiarazione sia avvenuta per negligenza concede il rimborso dell’imposta preventiva. 2.3. In ogni caso, il diritto al rimborso si estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP). Se l’imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall’AFC e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l’istanza decorre dal pagamento dell’imposta (art. 32 cpv.”
“2 LIP, sussiste il diritto al rimborso dell’imposta preventiva anche nel caso in cui i redditi colpiti dall’imposta preventiva non vengono immediatamente indicati nella dichiarazione fiscale e se tale omissione è avvenuta per mera negligenza. Per quanto concerne il concetto di negligenza, nella Circolare in questione si spiega che secondo gli articoli 124-126 LIFD il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta. Questo vale anche nel caso in cui il contribuente ha incaricato un terzo della compilazione della dichiarazione d’imposta. Se dai documenti dell’autorità fiscale competente si evince che i redditi o la sostanza colpiti dall’imposta preventiva non sono stati dichiarati per negligenza, l’autorità concede il rimborso, senza procedere a un’ulteriore verifica. In caso contrario, il contribuente deve dimostrare, almeno in maniera credibile, di aver omesso la dichiarazione per negligenza. Ciò risulta dall’obbligo di cui all’art. 48 LIP di indicare coscienziosamente all’autorità competente tutti i fatti che possono essere rilevanti per l’accertamento del diritto al rimborso. Se l’autorità fiscale, dopo la verifica delle informazioni, ritiene che l’omissione della dichiarazione sia avvenuta per negligenza concede il rimborso dell’imposta preventiva.”
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