(art. 34 cpv. 6, 58a cpv. 1 e 63 cpv. 2 LStrI)
- Il periodo d’attesa di cinque anni (art. 34 cpv. 6 LStrI) inizia a decorrere il giorno seguente il passaggio in giudicato della revoca del permesso di domicilio conformemente all’articolo 63 capoverso 2 LStrI e della sua sostituzione mediante un permesso di dimora (commutazione).
- Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente se:
- non vi sono motivi di revoca conformemente all’articolo 62 o 63 capoverso 2 LStrI; e
- sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 LStrI.
- Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.