Le vigenti ordinanze cantonali e federali in materia di formazione professionale devono essere sostituite o adeguate entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
I titoli protetti acquisiti conformemente al diritto previgente continuano ad essere tutelati.
Il passaggio aicontributi forfettari ai sensi dell’articolo 53 capoverso 2 avviene in modo progressivo entro quattro anni.
La partecipazione alle spese della Confederazione è adeguata progressivamente alla quota stabilita nell’articolo 59 capoverso 2 entro quattro anni.
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