La Confederazione è competente per il riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore e conseguiti nei settori della formazione professionale che rientrano nella sfera di competenze della Confederazione conformemente alla presente legge.
Il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti.
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