In veste di Assemblea plenaria, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta:
del consigliere federale competente designato dal Consiglio federale;
di un membro del Governo di ciascun Cantone.
Nei limiti della presente legge, l’Assemblea plenaria tratta affari che riguardano i diritti e gli obblighi della Confederazione e di tutti i Cantoni. La Convenzione sulla cooperazione può attribuirle le seguenti competenze:
definire le condizioni quadro finanziarie per il coordinamento a livello nazionale della politica universitaria di Confederazione e Cantoni, fatte salve le loro competenze in materia finanziaria;
definire i costi di riferimento e le categorie di sussidio;
formulare raccomandazioni sull’assegnazione di borse di studio e prestiti da parte dei Cantoni;
altre competenze che risultano dalla presente legge.
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