In veste di Consiglio delle scuole universitarie, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta:
del consigliere federale competente designato dal Consiglio federale;
di quattordici membri dei Governi dei Cantoni responsabili delle università, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche.
Ogni Cantone ha diritto a un solo seggio in seno al Consiglio delle scuole universitarie. Le modalità di rappresentanza dei Cantoni responsabili nel Consiglio delle scuole universitarie sono rette dal Concordato sulle scuole universitarie.
Nei limiti della presente legge, il Consiglio delle scuole universitarie tratta affari che riguardano i compiti degli enti responsabili delle scuole universitarie. La Convenzione sulla cooperazione può attribuirgli le seguenti competenze:
a. emanare prescrizioni:
1. sui livelli di studio e i passaggi da un livello all’altro, sulla denominazione uniforme dei titoli di studio, nonché sulla permeabilità e mobilità tra le scuole universitarie e all’interno di esse,
2. sulla garanzia della qualità e sull’accreditamento su proposta del Consiglio svizzero di accreditamento,
3. sul riconoscimento dei diplomi e sulle procedure di riconoscimento di prestazioni di formazione,
4. sulla formazione continua, in forma di prescrizioni quadro unitarie;
b. definire le caratteristiche dei diversi tipi di scuola universitaria;
c. formulare raccomandazioni sui diritti di partecipazione dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti, nonché sulla riscossione di tasse universitarie;
d. formulare raccomandazioni in materia di denominazioni secondo l’articolo 29;
e. adottare il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi;
f. decidere in merito alla concessione di sussidi federali vincolati a progetti;
g. coordinare le restrizioni eventualmente necessarie per l’accesso a determinati cicli di studio;
h. esercitare l’alta vigilanza sugli organi che elegge;
i. ulteriori competenze che risultano dalla presente legge.
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