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Commenti: Art. 50 | Omnilex
Law
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Art. 50
Art. 49
Art. 51
Art. 50
414.20
LPSU
Federal Act
1 gen 2015
Fonte originale
Dell’importo globale dei costi di riferimento la Confederazione assume:
il 20 per cento per le università cantonali;
il 30 per cento per le scuole universitarie professionali.
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LPSU · Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
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