L’importo globale annuo è ripartito tra gli aventi diritto principalmente in funzione delle loro prestazioni in materia d’insegnamento e di ricerca.
La quota relativa all’insegnamento è calcolata sulla base dei costi di riferimento. In proposito sono considerati i seguenti criteri:
il numero di studenti;
il numero di diplomi;
la durata media degli studi;
il rapporto numerico tra professori e studenti;
la ripartizione degli studenti per discipline o settori di studio;
la qualità della formazione.
Per il calcolo della quota relativa alla ricerca sono considerate:
le prestazioni nel campo della ricerca;
l’acquisizione di fondi di terzi, in particolare del Fondo nazionale svizzero, dei programmi di ricerca dell’UE, della Commissione per la tecnologia e l’innovazione, nonché di altre fonti pubbliche e private.
Al massimo il 10 per cento dell’importo globale annuo è erogato a ciascun avente diritto in funzione della sua quota di studenti stranieri rispetto al totale di studenti stranieri nelle scuole universitarie svizzere.
Il Consiglio federale definisce le quote di cui ai capoversi 2‒4, nonché la combinazione e la ponderazione dei criteri di calcolo. Definisce questi fattori in modo che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3. A tal fine, tiene conto:
dei gruppi di discipline e di settori di studio definiti dall’Assemblea plenaria in virtù della Convenzione sulla cooperazione, della loro ponderazione, nonché della durata massima degli studi;
delle particolarità delle università, dei PF e delle scuole universitarie professionali, nonché dei loro settori di studio.
Il Consiglio federale verifica periodicamente i criteri di calcolo.
Emana le disposizioni d’esecuzione necessarie al calcolo.
Sente dapprima l’Assemblea plenaria.
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