Le decisioni emanate in virtù della presente legge, delle sue disposizioni di esecuzione o della Convenzione sulla cooperazione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Le decisioni del Consiglio federale in merito al diritto ai sussidi non sono impugnabili.1
Per il rimanente si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235). ↩
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