Il Consiglio federale è abilitato a concludere accordi internazionali nel settore delle scuole universitarie in materia di:
cooperazione internazionale, in particolare per quanto concerne la struttura degli studi e il riconoscimento delle prestazioni di studio, dei diplomi e delle equivalenze nel settore universitario;
promozione della mobilità internazionale;
partecipazione a programmi e progetti internazionali di promozione.
Negli accordi di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può anche convenire:
il controllo finanziario e gli audit;
i controlli di sicurezza relativi alle persone;
la salvaguardia e l’attribuzione della proprietà intellettuale che è generata o è necessaria nell’ambito della cooperazione scientifica;
la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche di diritto pubblico o privato;
l’adesione a organizzazioni internazionali.
In virtù della Convenzione sulla cooperazione, il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie partecipano alla preparazione di tali accordi. La Convenzione sulla cooperazione disciplina la procedura di partecipazione.
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