Il Consiglio federale sottopone ogni quattro anni all’Assemblea federale un rapporto concernente:
l’efficacia dei fondi pubblici impiegati;
le ripercussioni del sistema di finanziamento sulle finanze di Confederazione e Cantoni, sulle loro scuole universitarie, sulle loro discipline e sugli altri istituti accademici previsti dalla presente legge;
la competitività delle scuole universitarie;
la spendibilità occupazionale dei diplomati e l’attività da loro svolta al termine degli studi.
Il Consiglio federale sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie.
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