Su richiesta, l’ufficio federale competente riconosce con decisione formale i diplomi esteri del settore universitario ai fini dell’esercizio di una professione regolamentata.
Esso può delegare a terzi il compito di riconoscere i diplomi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.
È fatta salva la competenza dei Cantoni di riconoscere i diplomi relativi alle professioni regolamentate a livello intercantonale.
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