In caso di entrata in vigore secondo l’articolo 81 capoverso 3, il Consiglio federale può prevedere che le disposizioni delle leggi seguenti restano applicabili per cinque anni al massimo:
- le disposizioni sui sussidi federali (art. 13‒21) e l’articolo 23 della legge dell’8 ottobre 19991sull’aiuto alle università;
- le disposizioni sui sussidi federali (art. 18‒21) e l’articolo 23 della legge federale del 6 ottobre 19952sulle scuole universitarie professionali.