- La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
- Le disposizioni relative al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti (cap. 6, art. 36–40), al finanziamento (cap. 7, art. 41–44) e ai sussidi federali (cap. 8, art. 45–61) entrano in vigore entro cinque anni dall’entrata in vigore delle altre disposizioni.
Data dell’entrata in vigore:
art. 1–35, 45, 46 e 62–81: 1° gennaio 20151
art. 36–44 e 47–49 e 51–61: 1° gennaio 20172
art. 50: 1° gen. 20203