La competenza in materia di chiamata in servizio e di assegnazione alle autorità civili spetta:
al Consiglio federale;
al DDPS in caso di catastrofi in Svizzera;
1 al DDPS, su richiesta del Dipartimento federale degli affari esteri, in caso di catastrofi all’estero che rendono necessario un impiego urgente; il DDPS può chiamare in servizio al massimo 100 militari non armati; ne informa immediatamente il Consiglio federale.
Se la chiamata in servizio concerne più di 2000 militari o l’impiego dura più di tre settimane, l’Assemblea federale deve approvare l’impiego nella sessione successiva. Qualora l’impiego si concluda prima della sessione, il Consiglio federale presenta un rapporto.
Senza chiedere l’approvazione dell’Assemblea federale il Consiglio federale può chiamare in servizio contemporaneamente dieci militari al massimo per impieghi di durata superiore a tre settimane. Esso presenta annualmente un rapporto su tali chiamate in servizio alle Commissioni della politica estera e della politica di sicurezza.2
Footnotes
Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725;FF 2021 2198). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4277;FF 2014 5939). ↩
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