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Commenti: Art. 71 | Omnilex
Law
/
Art. 71
Art. 70
Art. 72
Art. 71
510.10
LM
Federal Act
1 gen 1996
Fonte originale
L’autorità civile, consultato il DDPS, stabilisce la missione per l’impiego in Svizzera.
Il Consiglio federale o il DDPS stabiliscono la struttura di comando.
Il comandante di truppa ha la condotta della truppa nell’impiego.
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LM · Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare
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