La presente legge non si applica né all’esercito, né al Servizio delle attività informative della Confederazione, né alle autorità doganali e di polizia. Ad eccezione degli articoli 32abis, 32c e 32j , non si applica neppure alle amministrazioni militari.1
Alle armi antiche si applicano unicamente gli articoli 27 e 28, nonché le relative disposizioni penali della presente legge. Per armi antiche s’intendono le armi da fuoco fabbricate prima del 1870, nonché le armi da taglio e da punta e altre armi fabbricate prima del 1900.
Sono salve le disposizioni della legislazione federale sulla caccia e quelle della legislazione federale militare.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 45516775;FF 2011 4077). ↩
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