Le persone a cui si applica un divieto di cui all’articolo 7 capoverso 1 devono notificare all’autorità competente del loro Cantone di domicilio, entro due mesi dall’entrata in vigore del divieto, le armi, le parti di armi, essenziali o costruite appositamente, gli accessori di armi, le munizioni o gli elementi di munizioni di cui sono in possesso.
Esse possono inoltrare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del divieto, una domanda per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale. In caso contrario gli oggetti devono essere alienati entro detto termine a una persona legittimata all’acquisto.
Se la domanda è respinta, gli oggetti devono essere alienati, entro quattro mesi dalla reiezione della domanda, a una persona legittimata all’acquisto; in caso contrario sono sequestrati.
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