È bevanda distillata nel senso della presente legge l’alcool etilico in tutte le sue forme, qualunque ne sia il modo di fabbricazione.
Salva la restrizione prevista nel capoverso 3, i prodotti alcoolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione non sono sottoposti alle disposizioni della presente legge, in quanto il loro tenore alcoolico non superi il 15 per cento del volume, o il 18 per cento del volume trattandosi di vini naturali di uve fresche.1
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai prodotti che contengono un’aggiunta d’alcool.
Il Consiglio federale sottoporrà, mediante ordinanza, alla presente legge qualsiasi altra specie di alcool potabile e atto a sostituire l’alcool etilico.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617;FF 2008 6385). ↩
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